LA NORMATIVA

La normativa di riferimento

La normativa del Made in Italy ha il difficile compito di bilanciare due esigenze contrapposte. Le multinazionali e le imprese che tendono a delocalizzare la produzione all'estero per ridurne i costi non vedono di buon occhio una disciplina eccessivamente rigorosa del marchio di origine. Diversamente, le imprese che mantengono la produzione in Italia hanno interesse a vedere valorizzati i maggiori costi sostenuti con la possibilità di apporre sui prodotti un marchio che è storicamente sinonimo di qualità.

La normativa internazionale

Sul piano internazionale, l'Italia aderisce all'Accordo di Madrid del 1981. Quest'ultimo sancisce l'obbligo di "indicazione precisa ed in caratteri evidenti del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione".

Nel recepire questo accordo internazionale nell'ordinamento italiano, il D.P.R. n. 656/1958 si è limitato ad introdurre il fermo amministrativo a cura degli uffici doganali delle merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza.

In sostanza, mentre la normativa internazionale sembra imporre l'obbligo di fornire al consumatore l'indicazione dell'origine del prodotto, le norme di recepimento interne si limitano a vietare inganni mediante indicazioni false o fallaci sulla provenienza.

La normativa comunitaria

Il "Made in" di un prodotto viene comunemente definito marchio di origine. Il concetto di origine non deve essere confuso con quello di provenienza di un bene. Quest'ultima indica il luogo da cui un bene viene spedito, mentre l'origine indica il luogo di produzione.

L'apposizione del marchio d'origine "Made in Italy" dovrebbe dunque significare che un bene è stato prodotto in Italia. Purtroppo per il valore del nostro "Made in", questo è vero solo in parte e spesso anche prodotti forgiati quasi interamente all'estero possono apporre il marchio "Made in Italy".

Per determinare il Paese di origine di un prodotto, occorre riferirsi alla normativa europea in materia di origine non preferenziale del prodotto. Per determinare l'origine doganale non preferenziale di un prodotto possono applicarsi i due seguenti criteri, contenuti all'art. 60 del Codice Doganale dell'Unione.

Lavoro effettuato da Stradiotto Alessia, Mazzola Naomi, Kosenko Daria e Lovisetto Massimo   
5^Le        Prof.ssa Verardi Lilli. 
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